Prosegue la sperimentazione sull’utilizzo dei droni per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, grazie anche all’entrata in vigore della legge 182 del 2 dicembre 2025. In Italia l’utilizzo in campo di questa modalità di distribuzione è vietato per legge, salvo deroghe e autorizzazioni per fini sperimentali e con precise limitazioni, che prevedono l’impiego dei droni esclusivamente in situazioni dove non esistono alternative praticabili o quando è necessario garantire una significativa riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ai metodi tradizionali. Il principale obiettivo della sperimentazione, condotta principalmente dai Servizi fitosanitari regionali, Università e altri enti di ricerca, è di raccogliere dati e informazioni per l’individuazione di scenari operativi da mettere a disposizione del Ministero della Salute per stilare una procedura operativa che garantisca qualità e sicurezza nell’utilizzo dei droni per la difesa delle colture e ne faciliti l’impiego in determinati ambiti agricoli. Un approccio già applicato da altri Paesi membri dell’Unione europea. Tra i vantaggi dell’utilizzo dei droni nella gestione della difesa, la possibilità di intervenire quando gli altri mezzi di distribuzione non riescono a entrare in campo a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Ad esempio, in caso di emergenze ambientali dovute all’eccesso di piogge e alle alluvioni.
Su questo tema il Settore Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna ha recentemente organizzato un incontro durante il quale sono state illustrate le prospettive di regolamentazione e i primi risultati delle sperimentazioni in corso. In generale, i dati raccolti sono stati incoraggianti e hanno evidenziato una minore deriva del trattamento con drone rispetto ai mezzi convenzionali e una minore bagnatura della chioma rispetto alla quale devono essere approfondite le verifiche di efficacia, una maggiore sicurezza per gli operatori e l’ottimizzazione dei tempi di intervento.
Indicazioni operative per la sperimentazione
Il quadro normativo - illustrato da Gisella Manzocchi del Ministero della Salute - è molto complesso: in materia di droni per l’irrorazione, alla normativa sui prodotti fitosanitari (Reg. Ce 1107/2009, Reg. Ce 396/2005 e Dir. 128/2009/Ce da cui derivano i Dlgs 150/2021 e Dm 22/1/2014) si unisce la normativa sulla sicurezza aerea (Reg. Ue 1139/2028, Reg. delegato 945/2029, Reg. d’esecuzione 947/2029). Nello specifico è la direttiva Ce 128/2009 che all’art. 9 vieta l’irrorazione aerea salvo che non esistano alternative praticabili oppure evidenti vantaggi in termini di impatti sulla salute umana e sull’ambiente.
La disciplina della sperimentazione dei prodotti fitosanitari prevede che gli esperimenti o i test ai fini di ricerca che comportano il rilascio nell’ambiente di un prodotto fitosanitario possono essere effettuati se lo Stato membro ha valutato i dati disponibili e concesso un permesso per scopi sperimentali (Reg. 1107/2009 art 54), che il Ministero della Salute è Autorità Competente per il rilascio del permesso e definisce i dati minimi a supporto e i requisiti specifici (Dlgs 194/1995) e prevede l’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio per l’esecuzione di prove e studi non clinici sui quali è basata la valutazione dei rischi (Dlgs. 50/2007).
Nel 2021 il gruppo droni all’interno del Working Party on Pesticides dell’Ocse ha pubblicato un rapporto sullo stato dell’arte delle conoscenze in materia di Uas evidenziando una grave carenza di dati affidabili circa l’esposizione umana, l’impatto ambientale legato alla deriva e l’efficacia biologica da cui deriva l’impossibilità di determinare se i rischi associati agli Uass rientrino nei profili di rischio già valutati per le tecnologie tradizionali o se necessitato di un’analisi specifica e un nuovo quadro normativo. Le principali criticità sono legate a: la combinazione dell’altezza a cui vola sopra la coltura e la velocità d’avanzamento, il flusso d’aria discendente dovuto ai rotori, le dimensioni delle goccioline, i volumi di applicazione bassi e le miscele più concentrate, la velocità del vento che deve stare tra i 1,3 e 4,5 m/s e altre variabili ambientali, peculiarità strutturali dei droni tra cui in primis la calibrazione (se non è affidabile qualsiasi dato è ritenuto non valido ai fini della valutazione), caratteristiche del bersaglio e della coltura e del prodotto fitosanitario.
Per colmare le lacune esistenti e costruire un solido quadro regolatorio il rapporto delinea una serie di azioni strategiche:
- sviluppare protocolli di test standardizzati affinché i dati su deriva, esposizione ed efficacia siano di alta qualità;
- raccogliere dati sulle pratiche operative per caratterizzare gli scenari di lavoro reali al fine di costruire modelli di esposizione dell’operatore;
- elaborare modelli predittivi per la deriva;
- elaborare linee guida di buone pratiche per gli agricoltori in particolare sull’importanza della calibrazione;
- creare un database per la classificazione degli Uas in categorie basate sulle caratteristiche tecniche;
- migliorare i sistemi di irrorazione (es. posizionamento degli ugelli).
In risposta a queste raccomandazioni nel 2021 si è costituita la Unmanned aerial pesticide application system task force che nel 2024 ha pubblicato le buone pratiche per l’uso dei PF con Uas e le raccomandazioni per la conduzione di prove di deriva in campo. Nello specifico prevede che per il disegno di prova debba rispettare alcuni requisiti minimi: 3 repliche, 3 linee di deriva per ogni replica, misurazione a terra sottovento, all’interno della fascia irrorata e sopravento, misurazione aerea a 3 altezze diverse, controllo rigoroso delle condizioni meteo con particolare riguardo a velocità e direzione del vento, temperatura e umidità relativa. Tutte queste raccomandazioni si sono tradotte in una serie di indicazioni operative (linee guida del Ministero della Salute del 22/11/2024) che chi fa ricerca deve rispettare per l’ottenimento del permesso ai sensi dell’art. 54.
Le sfide della regolamentazione
L’ultima evoluzione del quadro normativo - illustrata da Paolo Gay dell’Università di Torino è la Legge semplificazioni n. 182 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre, che in materia di sistemi di agricoltura di precisione introduce:
- l’art. 13bis in aggiunta al 13 del Dlgs 150/2012: l’irrorazione aerea con sistemi Uas è consentita in deroga alle norme vigenti e in via sperimentali per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge su terreni qualificati agricoli;
- che il Ministero dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute e delle infrastrutture disciplinano con decreto la tipologia di terreni, le colture, gli organismi da trattare e prodotti da utilizzare;
- che l’irrorazione sia preceduta dall’inoltro della Scia al Sfr competente;
- che i Servizi fitosanitari regionali monitorano i risultati delle sperimentazioni e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica.
Restano ancora diverse sfide per la nuova regolamentazione e sono:
- la presenza di diverse piattaforme Uav con diverse caratteristiche tecniche;
- la valutazione della turbolenza introdotta dai rotori e il comportamento della deriva;
- i pattern di distribuzione non lineari per via dei flussi d’aria;
- le carenze di dati a disposizione per la valutazione dei rischi;
- la mancanza di protocolli standard di prova;
- le lacune scientifiche sul potenziale di deriva, livelli di esposizione dell’operatore e gli effetti della corrente discendente sulla vegetazione;
- gli standard Iso non ancora integrati in un percorso regolatorio completo;
- la doppia regolamentazione (aviazione e difesa) non armonizzate in un unico quadro operativo.
Sfide regolatorie risolvibili con una ricerca mirata portata avanti con urgenza perché senza protocolli standard la sicurezza e l’efficacia rimangono a rischio.
I Servizi Fitosanitari in questo percorso giocano un ruolo centrale e, come ha ricordato Stefano Boncompagni (Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni Regione Emilia-Romagna), sono pronti per mettere a terra la normativa che sta entrando in vigore.
Primi risultati delle sperimentazioni
Università di Firenze - risultati delle prove di calibrazione in viticoltura eroica: vegetazione a monte riceve più prodotto per rimbalzo, elevate perdite a terra, deriva contenuta, esposizione dell’operatore ridottissima.
Servizio Fitosanitario Regione Piemonte - risultati delle prove di monitoraggio degli adulti di Popillia japonica con drone equipaggiato di camera multispettrale e trattamento spray con Uas: monitoraggio preciso, trattamento efficace ma qualità di distribuzione a favore del metodo convenzionale.
Università di Torino - risultati delle prove di trattamenti a bande eseguiti con drone appositamente ingegnerizzato su vite da vino contro peronospora, oidio e P. japonica e su mais contro piralide e infestanti: buoni risultati con deposizione simili a irroratrice tradizionale e migliori rispetto ai droni convenzionali.
Servizio Fitosanitario Regione Lombardia - risultati dei test in viticoltura eroica contro peronospora e su risaia contro le principali infestanti: effetto deriva non rilevabile, elevato risparmio idrico (fino a 6-10 volte su vite), residui nelle derrate inferiori ai limiti di legge, tutela degli operatori, rapidità dell’esecuzione (fino a 6 volte più veloce su vite).
Settore Fitosanitario Regione Emilia-Romagna - risultati delle prove di valutazione di efficacia su vite: bagnatura fogliare minore con drone, deriva a 5 metri maggiore nella tesi convenzionale, deposizione al suolo maggiore con drone.







