Dal 12 agosto 2026 il Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation) imporrà a qualsiasi azienda che immette o riceve imballaggi sul mercato Ue nuovi obblighi vincolanti quali requisiti di riciclabilità per materiale, target di contenuto riciclato, responsabilità estesa del produttore e iscrizione a registri nazionali. Il nuovo regolamento avrà un impatto importante su molti settori, incluso quello ortofrutticolo. Ma in che modo questa filiera viene coinvolta e quali sono gli step principali? Lo abbiamo chiesto a Laura Sabbadini, consulente con esperienza trentennale nel settore della vendita di prodotti e servizi logistici, con una forte specializzazione nel packaging per i mercati B2B e B2C.
Ppwr: cos’è?
Il primo aspetto da chiarire è di natura semantica. «Sebbene si chiami regolamento stiamo
parlando di una legge europea e, come tale, direttamente e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il percorso, nato per ridurre gli imballaggi e i rifiuti prodotti e per incrementare l’economia circolare delle mate-rie prime, sarà a pieno regime il 1° gennaio 2030, passando per la tappa intermedia del 1° gennaio 2028. Ma attenzione, dal 12 agosto in avanti il packaging sarà considerato parte integrante della conformità del prodotto che protegge e trasporta. Urge che le aziende si allineino presto e bene sui seguenti aspetti:
- requisiti di riciclabilità per categoria materia-le (carta, plastica, vetro, acciaio ecc.);
- target percentuali di contenuto ricicla-to differenziati per materiale;
- responsabilità estesa del produttore (Epr): adesione obbligatoria agli schemi nazionali (es. Conai in Italia, Verpact nei Paesi Bassi);
- iscrizione a registri nazionali dei produttori;
- scadenze di legge».
Si tratta di una svolta epocale perché c’è un cambio di paradigma: l’imballaggio non è più una questione secondaria, non è qualcosa di cui occuparsi a fine vita prodotto, ma è parte del prodotto stesso e va progettata sin da subito.

Cosa è considerato imballaggio?
«Nel settore ortofrutticolo è considerato imballaggio tutto ciò che è destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare frutta e verdura lungo la catena che va dal produttore al consumatore. Rientrano quindi gli imballaggi primari, secondari e terziari. Sono imballaggi, ad esempio:
- vaschette in PET, PP o carta, con o senza coperchio;
- film, flowpack e pellicole avvolgenti per unità di vendita;
- retine in plastica con clip o fascetta per agrumi, patate e cipolle;
- vassoi, alveoli, interfalde e pad assorbenti inseriti nelle cassette;
- etichette e fascette applicate alla confezione;
- cartoni, fardelli e plateaux per il raggruppa-mento;
- cassette riutilizzabili, casse pieghevoli, scatole da trasporto, pallet, regge, film estensibile, cappucci pallet e slip-sheet.
Anche le cassette e i pallet riutilizzabili impiegati nei sistemi di pooling sono imballaggi quando accompagnano il prodotto lungo la supply chain.
Non sono considerati imballaggi i container marittimi, stradali, ferroviari o aerei utilizzati per il trasporto intermodale. Inoltre, non rientrano nella definizione le attrezzature che non accompagnano il prodotto sul mercato, come scaffalature espositive permanenti o conte-nitori usati solo internamente in magazzino. La distinzione dipende dalla funzione: se il bene accompagna il prodotto lungo la catena commerciale per contenerlo, proteggerlo, movimentarlo o presentarlo, allora è imballaggio».
Quali tipologie di imballaggio meritano maggiore attenzione?
«Gli imballaggi che meritano maggiore attenzione sono sicuramente le vaschette in PET o PP, film e flowpack, retine in plastica, plateaux in carta o cartone e cassette riutilizzabili. Per ciascuna tipologia bisogna valutare quattro aspetti: rischio di restrizione, riciclabilità, contenuto di riciclato ove applicabile ed etichettatura.
Nel caso delle vaschette e dei film plastici, ad esempio, sarà importante verificare la compatibilità con il riciclo, la presenza di materiali multistrato, le etichette, gli adesivi e gli inchiostri. Per le retine, il tema principale è spesso la selezionabilità nei processi di raccolta e riciclo. Per carta e cartone, invece, bisognerà considerare eventuali accoppia-menti, trattamenti superficiali o componenti non separabili».
I riferimenti per approfondire le diverse tipologie di imballaggio sono: l’Allegato II del Ppwr, la proposta tecnica del Jrc sull’etichettatura armonizzata, la eco-modulazione Conai (che offre indicazioni pratiche sul rapporto tra progettazione dell’imballaggio, riciclabilità e con-tributo ambientale) e, infine, per l’ortofrutta, restano fondamentali l’Allegato V e l’articolo 25 del Ppwr, perché definiscono le restrizioni sui formati monouso e le possibili esenzioni.
Quali sono gli impatti principali per l’ortofrutta?
Il regolamento riguarda tutti i settori in cui siano previsti degli imballaggi. Il settore ortofrutticolo è tra quelli più direttamente interessati, soprattutto per l’uso diffuso di imballaggi monouso in plastica nelle confezioni di picco-lo formato.
«Il cambiamento più rilevante riguarda il divieto a partire dal 1° gennaio 2028 di immettere sul mercato imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura fresche non trasformate in quantità inferiori a 1,5 kg. Parliamo, ad esempio, di vaschette, reti-ne, film e flowpack in plastica utilizzati per confezionare piccoli quantitativi destinati al consumatore finale».
Sono previste possibili esenzioni nazionali, ma solo in casi ben circoscritti.
«L’imballaggio in plastica monouso potrà essere ammesso se tecnicamente necessario, ad esempio per evitare perdita di acqua o turgore del prodotto, rischi microbiologici, danni da urto, ossidazione oppure per impedire la commistione tra prodotto biologico e convenzionale, in linea con il Regolamento Ue 2018/848. Tuttavia, queste eccezioni dovranno essere motivate e documentate. Non si tratta quindi di deroghe automatiche. Le imprese dovranno dimostrare la necessità tecnica dell’imballaggio e la mancanza di alternative praticabili senza costi sproporzionati.
Le alternative non plastiche, come carta e cartone, non sono coperte da questa specifica restrizione. Naturalmente, anche questi materiali dovranno rispettare gli altri requisiti generali del Ppwr, come riciclabilità, minimizzazione dell’imballaggio ed etichettatura».
Ci sono però anche altri impatti.
«Il primo riguarda la riduzione dell’over-packaging. Dal 1° gennaio 2030 sarà previ-sto un rapporto di vuoto massimo del 50% per imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce. Per l’ortofrutta questo significa rivedere cassette, cartoni, plateaux, riempitivi e formati logistici per ridurre lo spazio inutilizzato.
Il secondo tema è il riuso, soprattutto nei flussi B2B. Gli imballaggi da trasporto, come cassette e pallet, saranno sempre più orientati a sistemi riutilizzabili, con pooling, logistica di ritorno, lavaggio e tracciabilità dei cicli d’uso.
Il terzo elemento è la riciclabilità obbligatoria. Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo dovranno essere riciclabili secondo una metodologia UE. Questo potrebbe mettere in difficoltà strutture multistrato complesse, reti e film difficili da selezionare o materiali non facilmente separabili.
Infine, gli imballaggi in plastica dovranno rispettare requisiti di contenuto minimo di plastica riciclata, differenziati per categoria, inclusi gli imballaggi a contatto con alimenti».
Cambierà anche l’etichettatura?
«Sì, il Ppwr prevede un sistema di etichetta-tura armonizzata a livello europeo, con nuovi pittogrammi, indicazioni sui materiali e istruzioni di conferimento. Questo riguarderà tutti gli imballaggi rivolti al consumatore finale: vaschette, retine con etichetta, flowpack, confezioni in carta o cartone. L’applicazione non scatterà automaticamente il 12 agosto 2026. Saranno necessari atti di esecuzione della Commissione europea e, in linea generale, l’entrata in applicazione avverrà 24 mesi dopo tali atti. Le regole nazionali aggiuntive saranno progressivamente superate per gli elementi armonizzati a livello Ue».
Quindi dal 12 agosto 2026 che obblighi ci sono?
«Dal 12 agosto 2026 il Ppwr entra nella sua applicazione generale negli Stati membri. Per gli operatori economici, uno degli obblighi principali riguarda l’iscrizione al registro nazionale dei produttori nello Stato membro in cui vengono immessi sul mercato imballaggi o prodotti imballati.
In Italia si parla del Renap, distinto dall’adesione al sistema Conai. L’iscrizione è necessaria per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, cioè l’Epr, e per il futuro reporting armonizzato su quantità e materiali. Le restrizioni dell’Allegato V, incluso il divieto per gli imballaggi di plastica monouso destinati a frutta e verdura fresche non trasformate sotto 1,5 kg, decorreranno invece dal 1° gennaio 2028.
Altri obblighi, come la riciclabilità obbligatoria degli imballaggi e il limite del 50% al vuoto, scatteranno dal 1° gennaio 2030».
Quali azioni dovrebbe avviare subito un’impresa ortofrutticola?
«La prima cosa da fare è una mappatura completa degli imballaggi. Per ogni SKU
occorre sapere materiale, peso, funzione - primario, secondario o terziario - mercato di destinazione e ruolo nella filiera.
Poi bisogna identificare gli imballaggi a rischio, in particolare quelli in plastica monouso per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg. Questi dovranno essere sostituiti, salvo eventuali esenzioni tecnicamente motivate.
In parallelo, le imprese dovrebbero avviare il redesign degli imballaggi in ottica di riciclabilità: preferire soluzioni monomateriale, eliminare multistrati non separabili, scegliere etichette e adesivi compatibili con il riciclo, migliorare la selezionabilità di reti e film. Occorre inoltre pianificare l’eventuale contenuto minimo di plastica riciclata, soprattutto per vaschette, film e componenti plastici a contatto con alimenti, assicurando catene di fornitura e certificazioni adeguate».
Sono previsti periodi transitori?
«Sì. Gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti entro 12 mesi dall’applicazione generale, quindi entro il 12 agosto 2027. Inoltre, i sistemi EPR nazionali dovranno essere adeguati entro 18 mesi, indicativa-mente entro il 12 febbraio 2028. Per le imprese, questo significa che il periodo 2026-2027 sarà decisivo per prepararsi ai divieti del 2028, mentre il periodo 2026-2029 dovrà essere utilizzato per riprogettare gli imballaggi in vista degli obblighi del 2030».
Che cosa ha chiarito finora la Commissione e cosa no?
«Alcuni punti sono abbastanza chiari. Innanzitutto, non esiste oggi un obbligo immediato di utilizzare una quota minima di plastica biobased. L’articolo 8 del PPWR prevede una clausola di revisione: la Commissione valuterà entro il 12 febbraio 2028 se proporre criteri o obiettivi specifici per le plastiche da fonte biologica. È chiaro anche il quadro temporale generale: applicazione del regolamento dal 12 agosto 2026, restrizioni dell’Allegato V dal 1° gennaio 2028 e obblighi di riciclabilità e riduzione del vuoto dal 2030.
Sul fronte etichettatura, il JRC ha elaborato una proposta tecnica utile per capire la dire-zione futura di pittogrammi, colori e istruzioni di conferimento. Tuttavia, questa proposta non è ancora vincolante: servirà un atto di esecuzione della Commissione.
Manca ancora la metodologia ufficiale per valutare la riciclabilità degli imballaggi e per classificare i diversi livelli di riciclabilità. Questi criteri saranno definiti con atti delegati. Devono inoltre essere precisati i metodi di calcolo e verifica del contenuto minimo di plastica riciclata per le diverse sottocategorie di imballaggi, in particolare quelli a contatto con alimenti.
Non sono ancora definitivi nemmeno il formato finale dell’etichettatura armonizzata, i pitto-grammi e i periodi transitori. Anche le esenzioni nazionali per i casi previsti dall’Allegato V, come l’ortofrutta sotto 1,5 kg, richiederanno decisioni degli Stati membri e probabilmente linee guida nazionali. Infine, le sanzioni saranno stabilite dai singoli Paesi. In Italia, ad esempio, serviranno provvedimenti attuativi specifici».
Qual è il messaggio principale?
«Non aspettate. Alcuni dettagli tecnici devono ancora essere definiti, ma le principali scadenze sono già note: 12 agosto 2026, 1° gennaio 2028 e 1° gennaio 2030.
Le imprese devono pianificare sulla base di ciò che è già certo: registrazione dei produttori, responsabilità EPR, divieti dell’Allegato V, riciclabilità obbligatoria, riduzione del vuoto e progressiva armonizzazione dell’etichettatura. Chi inizia ora a mappare gli imballaggi, testare alternative, ridisegnare i pack e organizzare la documentazione tecnica avrà più tempo per gestire la transizione senza urgenze, costi eccessivi o rischi di non conformità».
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