PAC in primo piano

Riforma Pac 2014-2020, le scelte nazionali

La convergenza interna determinerà una sensibile contrazione del valore dei titoli delle imprese. Il sostegno accoppiato non recupera le risorse perdute. Nessun pagamento sotto i 250 euro/anno. Oliveti esentati dal greening

Dopo mesi di trattative politiche, il Consiglio dei ministri lo scorso 31 luglio ha approvato il documento contenente le decisioni italiane sull’attuazione nazionale della Pac 2014-2020.
Le scelte nazionali sulla Pac hanno riguardato diverse questioni: la regionalizzazione, i requisiti minimi, la figura dell’agricoltore attivo, il pagamento base, il greening, il calcolo del valore unitario iniziale, la convergenza interna, il sostegno accoppiato, i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, la degressività e il capping.

Regionalizzazione e requisiti minimi


In base all’accordo raggiunto nei mesi scorsi l’Italia ha confermato la scelta di applicare la regionalizzazione a livello nazionale cioè come regione unica nazionale.
Questa decisione penalizza maggiormente le regioni che hanno un valore medio dei titoli più alto rispetto alla media nazionale (Puglia, Calabria, Veneto e Lombardia di conseguenza penalizza anche il settore olio di oliva).
Di contro l’iter amministrativo sarà più snello.
L’Italia ha deciso, nel rispetto dell’allegato IV del Reg. (UE) 1307/2013, di non concedere pagamenti se l’importo totale dei pagamenti diretti è inferiore a:
- 250 per il 2015 e 2016;ù
- 300 dal 2017.
L’introduzione di queste soglie non consentirà più a decine di miglia di olivicoltori, soprattutto nelle regioni del Sud, di beneficiare dei pagamenti diretti.
Ciò potrebbe stimolare le piccolissime aziende a unirsi tra loro, in modo tale da superare, attraverso l’aggregazione, la soglia di esclusione.

L’agricoltore attivo


La definizione di agricoltore attivo è di rilevante importanza non solo per l’accesso ai pagamenti diretti ma anche perché solo gli agricoltori attivi possono accedere a diverse misure dei programmi di sviluppo rurale.
L’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a una lista nera. La lista comprende aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi ed aree ricreative permanenti. Lo stesso articolo dà la possibilità allo Stato membro di aggiungere all’elenco altre aziende o attività non agricole analoghe.

L’Italia ha aggiunto all’elenco:
- persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria e commerciale;
- società che svolgono direttamente attività assicurazione;
- pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli enti che effettuano attività formativa.


Una persona o un’associazione di persone che rientrano nell’elenco è tuttavia considerata “agricoltore in attività” se fornisce prove verificabili che dimostrino che la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Le decisioni italiane inoltre prevedono una soglia di non applicazione:
- 5mila per le aziende ubicate in zone di montagna e zone svantaggiate;
- 1.250 per le aziende ubicate nelle altre zone.


Oltre a coloro che percepiscono pagamenti diretti al di sotto di queste soglie, sono considerati agricoltori attivi anche i soggetti che dimostrano:
- l’iscrizione all’Inps come imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni o mezzadri;
- il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, dal 2016, anche la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente.


La definizione di agricoltore attivo è molto ampia. Solo poche migliaia di olivicoltori saranno costretti ad adeguarsi alla nuova normativa.

Pagamento di base e greening


Per stabilire il massimale nazionale di pagamento di base [art. 22 del reg. (UE) 1307/2013] bisogna dedurre dal massimale nazionale le somme che devono essere destinate alle altre tipologie di pagamento diretto attivate.
In base alle decisioni prese il pagamento di base sarà pari al 58% del massimale nazionale.
Al greening (gli uliveti sono esentati dal greening ovvero sono greening per definizione) sarà invece destinato il 30% del massimale nazionale e il relativo pagamento sarà concesso come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l’agricoltore ha attivato a norma dell’art. 33 par. 1 del reg. 1307/2013, per ciascun anno pertinente.

Valore unitario iniziale e convergenza interna


L’Italia ha deciso di applicare la convergenza interna basata sul “modello irlandese” e di calcolare i nuovi titoli, che saranno assegnati nei prossimi mesi, sulla base dei pagamenti percepiti dagli agricoltori (olivicoltori) nel 2014.
Bisogna tenere presente che, poiché il settore olio di oliva rientra nel nuovo sostegno accoppiato, le somme percepite attraverso l’art. 68 olio di oliva non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dei titoli futuri.
Di seguito una simulazione della Riforma Pac 2014-2020 su un’azienda olivicola che al 15 maggio 2014 (data di presentazione della Domanda Unica) si trovava nella seguente situazione: 20 ha (Sau) di superficie ulivetata, 20 titoli Pac del valore unitario di 1.650 , totale valore titoli Pac 33mila (n.b.: la somma percepita sarà inferiore al valore totale dei titoli posseduti).
Non è ancora possibile determinare con precisione il valore percentuale della diminuzione del valore unitario iniziale (convergenza interna). Lo si potrà conoscere solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della Domanda Unica 2015. L’unica certezza è che, in base all’art. 25 par.7 del reg. (UE) 1307/2013, (“modello irlandese”) il valore unitario iniziale può essere diminuito di una percentuale massima del 30%, per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo (diritti all’aiuto aventi valore unitario iniziale inferiore al 90% del valore unitario nazionale e diritti all’aiuto aventi nel 2019 un valore unitario inferiore al 60% del valore unitario nazionale). Nella migliore delle ipotesi (senza convergenza) le aziende olivicole si vedranno ridurre il valore dei titoli di una percentuale pari al 23%. Nella peggiore delle ipotesi (convergenza al 30%) invece il taglio sarà pari al 46%.

Sostegno accoppiato


Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato (art. 52 del Reg. (UE) 1307/2013) si attesta intorno a 429 milioni di € pari all’11% del massimale nazionale.
Il documento sull’attuazione della nuova Pac prevede la ripartizione del suddetto plafond nei seguenti macropiani:
- zootecnia (211,8 milioni di );
- seminativi (147 milioni di );
- olio di oliva (70,4 milioni di ).
All’olio di oliva saranno destinati 70 milioni di , quindi solo il 16% del plafond.


Il piano prevede tre misure.
1) Premio base olivo: la misura interessa le superfici olivicole localizzate nelle Regioni in cui la superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della Sau regionale (Calabria, Liguria e Puglia);
2) premio aggiuntivo olivo: la misura interessa le superfici olivicole localizzate nelle Regioni Obiettivo “Convergenza” in cui la superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della Sau regionale (Calabria e Puglia), caratterizzate da pendenza media superiore al 7,5%;
3) premio olivicoltura con rilevante importanza economica, sociale, territoriale ed ambientale: la misura interessa le superfici olivicole aderenti a sistemi di qualità (Dop, Igp, biologico).
Attraverso il nuovo sostegno accoppiato le aziende olivicole recupereranno solo una piccola parte delle somme che le stesse perderanno con l’attuazione della Pac.
Nella migliore delle ipotesi, infatti, alcune aziende localizzate in determinate aree (Calabria o Puglia) e aderenti a sistemi di qualità (Dop o biologico) potranno recuperare attraverso questa tipologia di aiuto tra il 10% e il 15% del valore dei loro titoli originari.
Il nuovo regolamento Pac prevede un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori, e quindi anche per i giovani olivicoltori, al fine di promuovere il ricambio generazionale.

Giovani agricoltori


I beneficiari sono i “giovani agricoltori”, ovvero:
1. agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda;
2. agricoltori che hanno meno di 40 anni di età al momento della presentazione della domanda;
3. agricoltori che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali.
Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento aggiuntivo annuale per un periodo massimo di cinque anni.
L’importo è pari una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore.

Piccoli agricoltori

Per ragioni di semplificazione si è deciso di applicare il regime per i piccoli agricoltori fissando l’importo del pagamento annuo per singolo agricoltore (fino a 1.250 ) in base al pagamento da assegnare allo stesso ai sensi dei titoli III e IV del Reg. (UE) 1307/2013 (metodo storico).
Nessuna variazione di rilievo per i piccoli olivicoltori.
In base all’art. 11 del Reg. (UE) 1307/2013 l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile è ridotto del 50 % per la parte dell’importo eccedente 150mila del pagamento di base.

La degressività e il capping


Qualora l’importo così ridotto superi i 500mila , la parte eccedente del pagamento di base è ridotta del 100%.
Prima di procedere all’applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e a gli stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola e forestale effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari.
In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, verranno utilizzati i dati più recenti a disposizione.

Tra i più penalizzati


Il settore olio di oliva è uno dei settori maggiormente penalizzati dalla futura Pac. La convergenza interna, infatti, determinerà una sensibile contrazione del valore dei titoli delle aziende olivicole.
Il sostegno accoppiato, nel quale il settore confidava molto, si è dimostrato una semplice partita di giro.
Vista la forte dipendenza del reddito netto delle aziende olivicole dagli aiuti del primo pilastro della Pac, c’è il rischio concreto che decine di migliaia di aziende possano sparire.

Allegati

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Riforma Pac 2014-2020, le scelte nazionali - Ultima modifica: 2014-10-06T16:09:37+02:00 da Redazione Frutticoltura
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